Water
is a gift from Earth. We
need to take care of it and preserve it so the next generation can
live. If we don’t, the cost is the people, it is us
Oscar
Olivera, water activist, Bolivia, 2006
Indice parziale
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American Academy of Environmental Medicine. Ogm: seri rischi per la salute
Giovedì 11 Giugno 2009 22:12

L'American
Academy of Environmental Medicine (AAEM) ha pubblicato un documento in
cui si afferma che «gli ogm pongono seri rischi per la salute» e si
consiglia di evitare il loro consumo. Gli organismi geneticamente
modificati sono entrati in commercio solo 13 anni fa, e non ci sono
studi accurati sui loro effetti a lungo termine per quanto riguarda gli
esseri umani. Gli esperimenti sugli animali hanno mostrato risultati
preoccupanti come allergie, disfunzioni immunitarie, problemi di
fertilità, mortalità infantile, scompensi d'insulina e alterazione
comportamentali.
Su queste basi l'AAEM chiede una moratoria sul cibo prodotto con
ogm e invita i medici a sconsigliare ai loro pazienti l'utilizzo di
alimenti derivanti da organismi geneticamente modificati.
L'accademia
inoltre vuole promuovere una campagna per una chiara etichettatura. I
prodotti gm maggiormente coltivati sono soia, mais, colza, cotone e
canna da zucchero, ma molti altri vegetali si stanno affacciando sul
mercato come papaia, pomodoro, patata, zucchina...
La questione diviene però ancor più complessa, poiché i prodotti
come carne, pesce, formaggio, uova non biologici provengono da animali
nutriti con mais e soia ogm.
Nel settore del biologico poi, dove gli
organismi geneticamente modificati sono vietati, si pone il problema
della contaminazione accidentale (soglia dello 0.1% per bio, 0.9% per
convenzionale).
Proprio la settimana scorsa il programma Co-Extra, uno studio di 5
anni condotto da 200 ricercatori di 18 Paesi, ha concluso che la
coabitazione su larga scala di prodotti convenzionali o bio con gli ogm
è impossibile, almeno in Europa.
I ricercatori hanno realizzato dei
modelli per valutare le distanze di sicurezza per evitare
contaminazioni, considerando diversi parametri: specie coltivate,
grandezza dei campi, geografia locale, direzione dei venti... Per il
mais, il cui polline è considerato poco volatile, la distanza tra le
coltivazioni deve essere di almeno 300 metri. «Ma alcuni pollini
viaggiano anche per 30 Km» dice il coordinatore di Co-ExtraYves
Bertheau «e quindi saranno necessarie intere zone adibite a barriere
anti contaminazione».. Ma in Europa, essendo presenti ancora molte
piccole aziende e vista la forte parcellizzazione dei campi, questo
sistema diventa poco fattibile.
da Sloweb
Sulla ripubblicazione
dell'acqua,
bene comune e diritto umano universale
Vi
è sul pianeta un percorso da fare, scegliere di
camminare nel percorso della Organizzazione mondiale del commercio
WTO per cui l'acqua è un bene solo se produce ricchezza
denaro,
dividendi, o camminare sulla strada del Forum mondiale dell'acqua
per cui l'acqua è un bene comune dell'umanità,
diritto di tutti, che deve essere distribuito a tutti e non solo dove
produce denaro.
La
situazione italiana
Nell'anno 2002
sono cambiate le leggi riguardanti il servizio idrico,le aziende
municipalizzate dovettero trasformarsi in S.p.a. , si costituiscono I
bacini idrici, i comuni devono collegarsi come Consorzi.
Il 10 luglio
2007 arriva al parlamentola Proposta di legge d'iniziativa
popolare per la ripubblicazione del servizio idrico (
406.626 firme ) presentata dai Forum dei movimenti per l'acqua,
sostenuta, con movimento di crescita, da diverse province e regioni, da
più di 121 comuni.
Nel
marzo 2007 la
provincia di Torino ha firmato una “Mozione di sostegno alla
proposta di legge popolare”
Nel
frattempo, e fino ad oggi, vi sono in atto diverse proteste contro
gli aumenti delle tariffe e per le inefficenze del servizio, raccolte
firme, referendum, proposte di legge, in Campania, in
provincia di Asti.
in Sardegna (18.000 firme), a
Frosinone, Roma, Alimena (PA), contro la “Mediterranea
Acque”,
Gualdo Tadino (PG), Agrigento contro “Girgenti
Acque”, a
NOLA in provincia di Napoli le tariffe sono aumentate del 38%,
provincia
Bari – Comitato di sostegno alla proposta di legge ( 180
associazioni). Sono
state raccolte circa 30.000 firme ed approvate circa 24 delibere di
adesione di altrettanti Enti locali a sostegno della legge, a
Bivona (AG) – referendum per l'acqua pubblica 99,43 % a
favore,
marzo
2009 partirà la Campagna a Torino “ Acqua bene
pubblico”
In
settembre 2008 –
parte la campagna
“Imbrocchiamola!” per l'utilizzo dell'acqua dei
rubinetti nei
locali pubblici
A
Genova scade la concessione di Mediterranea Acque che ha aumentato le
tariffe del 14 %, invece di impiegare gli utili per tariffe
sociali e per l’ammodernamento e l’efficientamento
delle reti, ha distribuito agli azionisti 4.595.000 milioni di euro
In Lombardia, dopo un referendum e
l'opposizione di 144 comuni in Regione passa una legge che
ripubblicizza l'acqua.
Il 22 gennaio 2009 è iniziato
l'iter parlamentare della proposta di legge, il Forum dei movimenti per
l'acqua organizzerà delle forti presenze sul territorio
italiano per sostenere l'iniziativa.
La
situazione europea e internazionale
Nel
2005 - 70 organizzazioni europee e internazionali presentano un appello
al commissario UE allo Sviluppo Louis Michel, si chiede che l'UE abbandoni la
politica attuale di puntare sulla partecipazione privata nella gestione
dei servizi pubblici per sostenere la partecipazione pubblica, forti preoccupazioni
per come vengono utilizzati i fondi di sostentamento stanziati
dall'Unione Europea e la sua influenza politica per promuovere delle
politiche che non stanno funzionando e che si basano sulla fornitura di
fondi extra alle compagnie europee private.
Bolivia,
il governo ha revocato la concessione dell'acqua a Suez, dopo sette
anni di privatizzazione. Il Dipartimento per lo sviluppo
internazionale (DflD) in Inghilterra è stato recentemente
accusato
di utilizzare i budget stanziati per gli aiuti umanitari per
finanziare la privatizzazione attraverso il finanziamento di
"consulenti per la privatizzazione dell'acqua"
Nasce
a Malmoe
la rete
europea contro la privatizzazione dell'acqua, presenti 15 paesi dalla
Scandinavia alla Turchia, critica verso le multinazionali, contro la
politica dei popolari e socialisti in sede U.E..
Il
consiglio comunale di Parigi vota la ripubblicazione della gestione
dell’acqua, non intende rinnovare i contratti con SUEZ e
VEOLIA, l'Istituto nazionale del consumo ha dichiarato che le tariffe
sono aumentate del 30%.
A
Bruxelles si costituisce “Aqua Publica Europea”,
l’associazione che si propone di difendere il carattere
pubblico del settore, creata da diversi rappresentanti delle
municipalizzate europee.
L'
Uruguay, la Bolivia, il Venezuela, l'Ecuador hanno inserito nelle loro
costituzioni il bene acqua come “diritto umano
universale”, negli Stati Uniti campagna contro l'acqua in
bottiglia nelle municipalizzate
Marzo
2009 – Istanbul - Forum Mondiale dell’Acqua
Si denotano complessivamente
forti criticità:
le
multinazionali sono risultate poco adatte a fornire acqua in modo
efficace ed equo, hanno ignorato le modalità di fornitura
dell'acqua basate sulle comunità. Chi garantisce sulla
qualità dell'acqua quando altri servizi pubblici hanno
già delle norme?
Perchè
insistere sulla privatizzazione dell'acqua quando le reti idriche
milanesi Cap e Mm danno un ottimo servizio con le
tariffe tra le più basse d' Europa (dati Mediobanca)?
Anche
a Malmoe in due seminari ricercatori, lavoratori del settore e
sindacalisti, manager pubblici di servizi idrici e amministratori
locali si sono confrontati mostrando come le migliori gestioni
dell’acqua in Europa siano per l’appunto gestioni
pubbliche,
Con
il servizio pubblico presso I comuni si ha un rapporto diretto con il
gestore in caso di disservizi e altro. I Call center delle aziende
private saranno più distanti dai cittadini.
In
Val di Susa e in Italia:
Pur
con la mozione di sostegno della provincia alla Proposta di
iniziativa popolare, la privatizzazione dell'acqua marcia spedita.
Purtroppo,
e ormai, la più parte dei comuni della Val Susa ha
privatizzato I
suoi acquedotti,
togliendo
ancora ai cittadini un bene primario, spesso con la promessa di
mantenerli pubblici, e nonostante la raccolta di firme da parte dei
cittadini.
L'
assurdo e che, se si continuerà a perseguire la via dannosa
di
costruzione del Tav, avremo maggiori distruzioni delle fonti e un
servizio privato che mancherà del bene che dovrebbe
distribuire.
Occorre
perciò mantenere alta l'attenzione, con le campagne in atto,
con
tutti I mezzi disponibili, aderire e sostenere la Proposta di legge.
L’Unione
Europea dovrà rispettare la volontà del
Parlamento Europeo che si espresse senza ambiguità per il
mantenimento dell'acqua pubblica (15 marzo 2006).
Sostenere,
anche nella fase elettorale l'adesione al Coordinamento nazionale degli
enti locali per la ripubblicizzazione dell’acqua.
Inserire negli
statuti Comunali la
dichiarazione dell’acqua come bene comune e diritto
umano universale e la definizione del servizio idrico integrato come
privo di rilevanza economica.
Piero Lanaro
e-mail inviata a Global
Movement to Ban Bottled Water in
Municipalities" petition!
Feb 18, PIERO LANARO,
Italy
my name is Piero Lanaro and
I am writing from Italy. We are
pursuing a project called "People's Movement Project," and
we would like to have e-mail about your initiatives to be included in
the site. The best way to understand our initiative is to visit the
site www.movimentopopolaremondiale.org, is in Italian but
you
can translate with a translator of Google. We've added a page that
talks about everything that affects enviroment, still being updated,
it would be interesting to put your contributions. Thanks very much
for your attention and we hope soon to receive e-mail on your
initiatives. Could be an interesting iniziative start a world
campaign on different subject (public water, free press, alternatives
energies, against war, antiracist, for work, against poverty
ectetera)
Piero Lanaro
Ato 5 Astigiano - Monferrato,
Comprensorio Ladino di Fassa, Comunità montana Valli Curone
- Grue -
Ossona (AL), Consorzio dei 101 Comuni dell’Acquedotto del
Monferrato,
Ente Parchi e Riserve Naturali Astigiani.
PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE
CONCERNENTE :
PRINCIPI
PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE E
DISPOSIZIONI PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO
Articolo 1 (Finalità)
1. La
presente legge, ai sensi
dell’art. 117, lettere m) ed s), della Costituzione, detta i
principi
con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio
idrico nazionale.
2. La
presente legge si prefigge
l’obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico
e
partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di
garantirne un
uso sostenibile e solidale.
Articolo 2 (Principi generali)
1.
L’acqua è un bene naturale e un
diritto umano universale. La disponibilità e
l’accesso individuale e
collettivo all’acqua potabile sono garantiti in quanto
diritti
inalienabili ed inviolabili della persona.
2.
L’acqua è un bene finito,
indispensabile all’esistenza di tutti gli esseri viventi.
Tutte le
acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e
costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata
secondo
criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque
è effettuato
salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a
fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono
indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non
pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità
dell’ambiente,
l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi
geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.
3.
L’uso dell’acqua per l’alimentazione
e l’igiene umana è prioritario rispetto agli altri
usi del medesimo
corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre
garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli
interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra
bacini
idrografici con disparità di disponibilità della
risorsa. Gli altri usi
sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione
che non
ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano.
4.
L’uso dell’acqua per l’agricoltura e
l’alimentazione animale è prioritario rispetto
agli altri usi, ad
eccezione di quello di cui al comma 3.
5. Tutti
i prelievi di acqua devono
essere misurati a mezzo di un contatore a norma UE fornito
dall’autorità competente e installato a cura
dell’utilizzatore secondo
i criteri stabiliti dall’autorità stessa.
Articolo 3 (Principi relativi alla tutela e
alla pianificazione)
1. Per
ogni bacino idrografico viene
predisposto un bilancio idrico entro due anni dall’entrata in
vigore
della presente legge. Il bilancio idrico viene recepito negli atti e
negli strumenti di pianificazione concernenti la gestione
dell’acqua e
del territorio e deve essere aggiornato periodicamente.
2. Entro
sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela
del Territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua per
decreto l’autorità responsabile per la redazione e
l’approvazione dei
bilanci idrici di bacino e i relativi criteri per la loro redazione
secondo i principi contenuti nella Direttiva 60/2000/CE al fine di
assicurare :
a)il
diritto all’acqua;
b)
l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di
ricostituzione del patrimonio idrico;
c) la
presenza di una quantità minima
di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed
ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi
autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità
ambientale,
per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi
acquatici
naturali.
3. Al
fine di favorire la
partecipazione democratica, lo Stato e gli enti locali applicano nella
redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto
dall’articolo 14 della Direttiva 2000/60 CE su
“informazione e
consultazione pubblica”.
4. Il
rilascio o il rinnovo di
concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto
delle priorità, così come stabilite
all’articolo 2, commi 3 e 4, e alla
definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da una
pianificazione delle destinazioni d’uso delle risorse idriche.
5. Fatti
salvi i prelievi destinati al
consumo umano per il soddisfacimento del diritto all’acqua,
il rilascio
o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il
principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i
costi ambientali e relativi alle risorse soddisfacendo in particolare
il principio “chi inquina paga”, così
come previsto dall’articolo 9
della Direttiva 2000/60 CE , fermo restando quanto stabilito
all’articolo 8 della presente legge. Per esigenze ambientali
o sociali
gli Enti preposti alla pianificazione della gestione
dell’acqua possono
comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di
prelievo dell’acqua anche in presenza di remunerazione
dell’intero
costo.
6. In
assenza di quanto previsto dai
commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e
quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.
7. Le
acque che, per le loro
caratteristiche qualitative, sono definite “destinabili
all’uso umano”,
non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere
destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse
idriche, nel qual caso l’ammontare del relativo canone di
concessione è
decuplicato.
8. Per
tutti i corpi idrici deve essere
garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di
qualità
vicino a quello naturale entro l’anno 2015 come previsto
dalla
Direttiva 60/2000/CE attraverso:
il controllo e la
regolazione degli scarichi idrici;
l’uso
corretto e razionale delle acque;
l’uso
corretto e razionale del territorio.
9. Le
concessioni al prelievo e le
autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile
possono essere revocate dall’autorità competente,
anche prima della
loro scadenza amministrativa, se è verificata
l’esistenza di gravi
problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In
tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il
rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non
prelevate.
10. I
piani d’ambito di cui
all’articolo 149 del d. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 devono
essere
aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle
indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi
precedenti.
11.
Dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento,
imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o
corpi idrici idonei all’uso potabile può essere
rilasciata, se in
contrasto con quanto previsto nel presente articolo.
Articolo 4 (Principi relativi alla gestione del
servizio idrico)
1. In
considerazione dell’esigenza di
tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio
essenziale, con situazione di monopolio naturale (art. 43
Costituzione), il servizio idrico integrato è da
considerarsi servizio
pubblico locale privo di rilevanza economica.
2. La
gestione del servizio idrico
integrato è sottratta al principio della libera concorrenza,
è
realizzata senza finalità lucrative, persegue
finalità di carattere
sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi
di
fiscalità generale e specifica e meccanismi tariffari.
3. Il
presente articolo impegna il Governo italiano all’interno di
qualsiasi Trattato o Accordo internazionale.
Articolo 5 (Governo pubblico del ciclo
integrato dell’acqua)
1. Al
fine di salvaguardare
l’unitarietà e la qualità del servizio,
la gestione delle acque avviene
mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla
parte
terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale).
2. Gli
acquedotti, le fognature, gli
impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni
patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il
capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un
pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i
quali non
possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del
demanio pubblico ai sensi dell’art. 822 del codice civile e
ad essi si
applica la disposizione dell’art. 824 del codice civile.
Essi,
pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di
destinazione ad uso pubblico.
3. La
gestione e l’erogazione del
servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere
affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico.
Articolo 6
(Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato -
decadenza delle forme di gestione - fase transitoria)
1. Dalla
data di entrata in vigore
della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote azionarie
di società di gestione del servizio idrico integrato.
2. Tutte
le forme di gestione del
servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto,
decadono alla medesima data.
3. Tutte
le forme di gestione del
servizio idrico affidate a società a capitale misto
pubblico-privato in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non
decadute per contratto, avviano il processo di trasformazione - previo
recesso del settore acqua e scorporo del ramo d’azienda
relativo, in
caso di gestione di una pluralità di servizi - in
società a capitale
interamente pubblico. Detto processo deve completarsi entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le
società risultanti
dal processo di trasformazione di cui al comma 3 possono operare alle
seguenti vincolanti condizioni :
a)
divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;
b)
esercizio della propria attività in via esclusiva nel
servizio affidato;
c)
obbligo di sottostare a controllo da
parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui
servizi a gestione diretta;
d)
obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro tre anni
dalla data di costituzione.
5. Tutte
le forme di gestione del
servizio idrico affidate a società a capitale interamente
pubblico in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non
decadute per contratto, completano il processo di trasformazione in
enti di diritto pubblico entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
6. Per
le forme di gestione del
servizio idrico di cui al comma 5, che rispettano le condizioni
vincolanti di cui al comma 4, lettere a), b), e c), il termine di cui
al comma 5 è prorogabile fino a un massimo di sette anni
dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. In
caso di mancata osservanza di
quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri
sostitutivi stabiliti dalla legge.
8. Con
decreto dei ministri competenti
da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le
modalità alle quali le Regioni e gli enti locali devono
attenersi per
garantire la continuità del servizio e la qualità
dello stesso durante
la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la
trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai
relativi controlli.
Articolo 7 (Istituzione del Fondo Nazionale per
la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato)
1. Al
fine di attuare i processi di
trasferimento di gestione di cui all’articolo 6, è
istituito presso il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il
Fondo
Nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Il
Fondo Nazionale è alimentato dalle risorse finanziarie di
cui
all’articolo 12.
2. Entro
novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un apposito
regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo
di cui al
comma 1.
Articolo 8 (Finanziamento del servizio idrico
integrato)
1. Il
servizio idrico integrato è finanziato attraverso la
fiscalità generale e specifica e la tariffa.
2. I
finanziamenti reperiti attraverso
il ricorso alla fiscalità generale sono destinati a coprire
parte dei
costi di investimento e i costi di erogazione del quantitativo minimo
vitale garantito, come definito all’articolo 9, comma 3. Ad
essi vanno
destinate risorse come stabilito all’articolo 12.
Articolo 9 (Finanziamento del servizio idrico
integrato attraverso la tariffa )
1. Con
apposito decreto, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo definisce il metodo per la determinazione della
tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli usi
dell’acqua, nel
rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.
2. Si
definisce uso domestico ogni
utilizzo d’acqua atto ad assicurare il fabbisogno individuale
per
l’alimentazione e l’igiene personale. La tariffa
per l’uso domestico
deve coprire i costi ordinari di esercizio del servizio idrico
integrato ad eccezione del quantitativo minimo vitale garantito, di cui
al comma 3.
3.
L’erogazione giornaliera per
l’alimentazione e l’igiene umana, considerata
diritto umano e
quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per
persona. E’
gratuita e coperta dalla fiscalità generale.
4.
L’erogazione del quantitativo minimo
vitale garantito non può essere sospesa. In caso di
morosità nel
pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo
limitatore dell’erogazione, idoneo a garantire esclusivamente
la
fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona.
5. Per
le fasce di consumo domestico
superiori a 50 litri giornalieri per persona, le normative regionali
dovranno individuare fasce tariffarie articolate per scaglioni di
consumo tenendo conto :
a) del
reddito individuale;
b) della composizione del nucleo familiare;
c) della quantità dell’acqua erogata;
d) dell’esigenza di razionalizzazione dei consumi e di
eliminazione degli sprechi.
6. Le
normative regionali dovranno
inoltre definire tetti di consumo individuale, comunque non superiori a
300 litri giornalieri per abitante, oltre i quali l’utilizzo
dell’acqua
è assimilato all’uso commerciale; di conseguenza
la tariffa è
commisurata a tale uso e l’erogazione dell’acqua
è regolata secondo i
principi di cui all’articolo 2.
7. Le
tariffe per tutti gli usi devono
essere definite tenendo conto dei principi di cui
all’articolo 9 della
Direttiva 2000/60 CE e devono contemplare, con eccezione per
l’uso
domestico, una componente aggiuntiva di costo per compensare :
a) la
copertura parziale dei costi di
investimento;
b) le attività di depurazione o di riqualificazione
ambientale
necessarie per compensare l’impatto delle attività
per cui viene
concesso l’uso dell’acqua; c) la copertura dei
costi relativi alle
attività di prevenzione e controllo.
Articolo 10 (Governo partecipativo del servizio
idrico integrato)
1. Al
fine di assicurare un governo
democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti
locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano
strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti
fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori
del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le
modalità
più idonee ad assicurare l’esercizio di questo
diritto.
2. Ai
sensi dell’articolo 8 d. lgs.
267/2000, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1
devono essere disciplinati negli Statuti dei Comuni.
3. Entro
sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Governo definisce la Carta Nazionale
del Servizio Idrico Integrato, al fine di riconoscere il diritto
all’acqua, come definito all’articolo 9, comma 3, e
fissare i livelli e
gli standard minimi di qualità del servizio idrico
integrato. La Carta
Nazionale del Servizio Idrico Integrato disciplina, altresì,
le
modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della
stessa,
definendo le eventuali sanzioni applicabili.
Articolo 11 (Fondo Nazionale di
solidarietà internazionale)
1. Al
fine di favorire l’accesso
all’acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta, e di
contribuire
alla costituzione di una fiscalità generale universale che
lo
garantisca, è istituito il Fondo Nazionale di
solidarietà
internazionale da destinare a progetti di sostegno
all’accesso
all’acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione
decentrata e
partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e
dei paesi
di destinazione, con l’esclusione di qualsivoglia profitto o
interesse
privatistico.
2. Il
Fondo si avvale, fra le altre, delle seguenti risorse :
a)
prelievo in tariffa di 1 centesimo di Euro per metro cubo di acqua
erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato;
b) prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di Euro per ogni bottiglia
di acqua minerale commercializzata.
3. Entro
novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un apposito
regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo
di cui al
comma 1.
Articolo 12 (Disposizione finanziaria)
1. La
copertura finanziaria della
presente legge, per quanto attiene alla fiscalità generale,
di cui
all’articolo 8, comma2, e al Fondo Nazionale per la
ripubblicizzazione
del servizio idrico integrato, di cui all’articolo 7, comma
1, è
garantita attraverso :
a) la
destinazione, in sede di
approvazione della Legge Finanziaria, di una quota annuale di risorse
non inferiore al 5% delle somme destinate nell’anno
finanziario 2005
alle spese militari, prevedendo per queste ultime una riduzione
corrispondente;
b) la
destinazione di una quota parte,
pari a 2 miliardi di Euro/ anno, delle risorse derivanti dalla lotta
all’elusione e all’evasione fiscale;
c) la
destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni emesse in violazione
delle leggi di tutela del patrimonio idrico;
d) la
destinazione di una quota parte, non inferiore al 10%,
dell’I.V.A. applicata sul commercio delle acque minerali;
e)
l’allocazione di una quota annuale
delle risorse derivanti dall’introduzione di una tassa di
scopo
relativa al prelievo fiscale sulla produzione e l’uso di
sostanze
chimiche inquinanti per l’ambiente idrico;
2. Il
Governo è delegato a adottare,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo di definizione della tassa di scopo di
cui al comma 1, lettera e .
3. Le
risorse destinate dagli Enti
Locali al finanziamento del servizio idrico integrato, secondo le
modalità di cui alla presente legge, non rientrano nei
calcoli previsti
dal patto di stabilità interno previsto dalla Legge
Finanziaria annuale.
Articolo 13 (Abrogazione)
1. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

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di legge
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